Normative di riferimento per la manutenzione degli ascensori

Per essere messo in funzione, qualsiasi nuovo impianto deve essere dichiarato conforme alla legislazione vigente e superare una serie di verifiche tecniche e burocratiche imprescindibili, che coinvolgono i due attori principali:

  • l’installatore dell’impianto, la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore nello stabile di destinazione
  • il proprietario dello stabile (o un rappresentante legale) che stipula il contratto di manutenzione.

In breve, i passaggi necessari sono:

  • ottenere la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore
  • incaricare un organismo di certificazione notificato, oppure l’ASL competente per territorio, delle verifiche periodiche di sicurezza
  • stipulare il contratto di manutenzione con un’azienda specializzata che deve provvedere con personale abilitato.

Soddisfatti questi requisiti, si può comunicare la messa in esercizio dell’impianto al Comune o alla provincia competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di conformità da parte dell’installatore.

  • Le leggi che citeremo coinvolgono tutte le fasi della vita di un ascensore, dalla costruzione all’installazione fino alla messa in esercizio e alla manutenzione dell’impianto.

  • Il primo riferimento di legge è il D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 “Regolamento recante le norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.

    Questo riferimento legislativo è stato successivamente modificato e integrato con diversi altri decreti, ultimo dei quali il D.P.R. 10 gennaio 2017, n.23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.”: il regolamento fa esplicito riferimento alla direttiva europea 2014/33/UE sugli ascensori, che ha superato la precedente 95/16/CE.

    Il D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 e s.m.i. è suddiviso in Capo I e II, che contengono complessivamente 21 articoli e 12 allegati:

    • Il Capo I fornisce alcune definizioni importanti come quelle di ascensore e di montacarichi, indica i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, esplicita le procedure di valutazione della conformità dell’ascensore alla direttiva europea di riferimento, la marcatura CE che ogni ascensore deve esporre in modo chiaro e visibile in cabina, il controllo di mercato e clausola di salvaguardia e indica gli organismi di certificazione autorizzati e le procedure relative alla certificazione. Al Capo I fanno riferimento tutti gli ascensori installati dopo il 30 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 162/99: tutti gli ascensori costruiti prima di questa data rispondono invece alla normativa in vigore al momento dell’installazione e relativo collaudo.
    • Il Capo II fa riferimento agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato e definisce la messa in esercizio dei nuovi ascensori, le verifiche periodiche, le verifiche straordinarie e la manutenzione degli impianti installati sul territorio nazionale. Inoltre, esplicita la presenza necessaria del libretto dell’impianto, la cui disponibilità deve essere sempre garantita dal proprietario o dal suo rappresentante legale. Infine, indica con chiarezza anche i divieti d’uso.
  • Il Decreto Ministeriale 37/2008 dispone il “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, tra i quali compaiono anche ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti simili, definiti “impianti di sollevamento di persone o di cose”.

    Il Decreto:

    • definisce la manutenzione ordinaria come interventi di contenimento del degrado dovuto all’uso dell’impianto e di risposta a eventi accidentali che non modificano la struttura dell’impianto né la sua destinazione d’uso, e rimanda in modo specifico al D.P.R. 162/99 e s.m.i. per la manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato
    • indica che le imprese abilitate alle attività comprese nel Decreto devono essere iscritte al registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane, le procedure per le imprese che vogliono esercitare le attività relative agli impianti elencati nel Decreto e i requisiti tecnico-professionali richiesti a chi opera nel settore
    • definisce gli obblighi del committente o del proprietario in caso di affidamento di lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
    • è il riferimento legislativo che si applica in caso di modifiche agli impianti esistenti.
  • Le disposizioni tecniche da applicare in caso di opere di modifica, modernizzazione e miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti sono contenute nelle norme della “famiglia” UNI 10411, che comprendono le modifiche più frequenti agli ascensori ed elencano le prescrizioni da seguire per garantire un livello di sicurezza accettabile, e comunque superiore o almeno pari a quello che l’impianto possedeva prima della modifica.

    Le norme della famiglia UNI 10411 applicabili alle modifiche degli ascensori esistenti sono le seguenti:

    • UNI 10411-1: 2014 – Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE.
    • UNI 10411-2: 2014 – Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE.
    • UNI 10411-3: 2016 – Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1
    • UNI 10411-4:2016 – Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2.
    • UNI 10411-5: 2017 – Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1.
    • UNI 10411-6:2017 – Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla norma UNI EN 81-2.

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